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Regolamento REACH: gli obblighi nel settore delle costruzioni
Regolamento REACH: gli obblighi nel settore delle costruzioni - News 2018 - 3C Srl

Bologna, 20 Feb – Benché il settore delle costruzioni utilizzi una grande varietà di prodotti chimici in tutte le fasi del ciclo costruttivo – ad esempio dalla realizzazione delle strutture portanti degli edifici alla rifinitura di pavimenti e pareti o montaggio degli infissi – spesso in questo comparto il Regolamento REACH ( Regolamento 1907/2006), come rilevato anche in passato nell’intervista agli ingegneri Paolo Balboni e Giacomo Niboli, non è applicato.

Eppure Federchimica ha stimato che il comparto dell’edilizia “rappresenta circa il 9% della produzione dell’industria chimica in Italia con un valore di produzione vicino ai 5 miliardi di euro”. E l’impiego di sostanze chimiche nel comparto delle costruzioni “è in continuo aumento ormai da diversi anni e una inversione di tendenza non appare, al momento, plausibile né auspicabile per diversi motivi”.

 

A ricordarlo, soffermandosi sia sul rischio chimico in edilizia che sugli obblighi correlati al regolamento REACH, è un intervento di Augusto Di Bastiano (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche - ECHA) al convegno bolognese “REACH_EDILIZIA - L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell'ambiente da costruire e nell’ambiente costruito” (Ambiente Lavoro, 20 ottobre 2016).

 

Gli utilizzatori a valle nel settore delle costruzioni

L’intervento “L’impatto del Regolamento REACH sul settore delle costruzioni. Obblighi e buone prassi” ricorda innanzitutto che lo scopo di tutte le azioni normative europee in materia di sostanze chimiche, con particolare riferimento al Regolamento REACH, è quello di

“salvaguardare la salute umana e l’ambiente promuovendo l’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie per ridurre i rischi da emissione e, laddove possibile, la sostituzione delle sostanze pericolose”. Riguardo all’applicazione del Regolamento ricordiamo la prossima scadenza per le aziende: il termine per la registrazione per le sostanze, in quantità comprese tra 1 e 100 tonnellate all'anno, sarà il 31 maggio 2018.

 

Riguardo al Regolamento REACH, Di Bastiano sottolinea che le aziende, i lavoratori e i professionisti operanti nel settore delle costruzioni sono considerati utilizzatori a valle (downstream users), dove un utilizzatore a valle “è un’azienda o un soggetto che utilizza sostanze chimiche:

  • per produrre miscele che sono utilizzate da altri soggetti della catena di approvvigionamento, oppure
  • per altri scopi che non prevedono successiva distribuzione della sostanza (es. produzione di articoli, attività professionali etc.)”.

In particolare “quando gli utilizzatori a valle sono aziende che operano in siti industriali, di piccole o grandi dimensioni, sono definiti utilizzatori industriali. Quando i lavoratori usano sostanze o miscele per attività non industriali, sono considerati utilizzatori professionali”. E i lavoratori del comparto delle costruzioni “possono rientrare sia nella categoria degli utilizzatori industriali (ad esempio lavoratori di aziende che producono sostanze, miscele e articoli per l’edilizia) che degli utilizzatori professionali (es. coloro che lavorano, con varie mansioni, nei cantieri edili, o i lavoratori autonomi)”. 

 

I rischi da esposizione a sostanze chimiche

Si ricorda poi che i rischi da esposizione a sostanze chimiche nel settore delle costruzioni, “non sono limitati ai soli lavoratori edili, ma coinvolgono anche altre categorie di lavoratori, i consumatori la popolazione generale e l’ambiente. Tali rischi, infatti, riguardano l’intero ciclo di vita delle sostanze e in particolare:

  • I lavoratori delle aziende che producono sostanze usate nella formulazione di miscele o nella produzione di articoli utilizzati in edilizia;
  • I formulatori industriali di prodotti per edilizia (vernici, collanti, malte etc.);
  • Gli utilizzatori professionali (lavoratori impegnati in attività di cantiere);
  • La popolazione generale potenzialmente esposta alle sostanze rilasciate dai materiali e rivestimenti utilizzati in edilizia”.

Inoltre la filiera di settore, nelle costruzioni, “è molto articolata e le sostanze utilizzate appartengono a tutte le categorie di pericolo, da non pericolose (sostanze non classificate) a molto pericolose (sostanze CMR, PBT etc.)”. E chiaramente la “conoscenza di dettaglio del ciclo di vita delle sostanze e la valutazione dell’uso e della esposizione in tutte le fasi del ciclo di vita rivestono una particolare importanza per la definizione delle misure appropriate di gestione del rischio da parte del dichiarante e per le eventuali azioni di tipo normativo da parte delle Autorità”. In questo senso i dichiaranti, per poter effettuare la CSA (valutazione della sicurezza chimica) hanno bisogno “di ricevere informazioni corrette sugli usi e le condizioni di uso delle sostanze dagli utilizzatori a valle”.  L’esito della CSA viene utilizzato per redigere il rapporto sulla sicurezza chimica (CSR) che è parte integrante del fascicolo di registrazione.

 

Veniamo infine a fornire alcune informazioni sulla funzione e sugli  obblighi degli utilizzatori a valle nel settore delle costruzioni.

 

Gli obblighi degli utilizzatori di sostanze chimiche

Il relatore ricorda che gli obblighi principali degli utilizzatori di sostanze chimiche nel settore edile “sono gli stessi degli altri utilizzatori a valle.  In sintesi gli utilizzatori di sostanze chimiche devono:

  1. “fornire informazioni ai loro fornitori relativamente al proprio uso ed alle condizioni d’uso. Il dichiarante riceve queste informazioni dai vari attori nella catena di approvvigionamento, ne valuta il rischio e decide se includere tale uso tra gli usi identificati nel fascicolo di registrazione. Il fornitore deve comunicare il motivo di un eventuale rifiuto al suo cliente se ritiene che l’uso ponga dei rischi non accettabili per la salute umana o per l’ambiente”;
  2. “individuare e mettere in atto le misure di controllo del rischio indicate nella scheda dati di sicurezza. Questa operazione deve essere effettuata entro 12 mesi dalla ricezione di una SDS per una sostanza registrata”;
  3. “attuare le misure comunicate nello scenario d'esposizione”;
  4. “informare immediatamente il fornitore qualora disponga di nuove informazioni circa i pericoli della sostanza o se ritiene non adeguate le indicazioni sulla gestione dei rischi”.  

 

Si ricorda che quando un utilizzatore a valle del comparto edile riceve uno scenario di esposizione, “deve anche verificare se lo scenario d'esposizione copre il proprio uso della sostanza e le relative condizioni di uso. Se l'uso e/o le condizioni d'uso della sostanza, in quanto tale o in una miscela, non sono coperti dallo scenario d'esposizione, sono disponibili diverse alternative, tra le quali:

  • attuare le condizioni d'uso descritte nello scenario d'esposizione ricevuto;
  • rendere noto l'uso / le condizioni d’uso al fornitore, allo scopo di dare al fornitore la possibilità di includerlo tra gli ‘usi identificati’ e ricevere uno scenario d'esposizione aggiornato;
  • sostituire la sostanza con una sostanza diversa per la quale non è necessario uno scenario d'esposizione o sono disponibili uno o più scenari d'esposizione che ne coprano le condizioni di utilizzo. In alternativa, modificare il processo in modo che non sia richiesta la sostanza;
  • trovare un altro fornitore che fornisca la sostanza o la miscela con uno scenario d'esposizione che ne copra l'uso;
  • elaborare una relazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle (DU CSR), verificando prima se sono applicabili esenzioni”.

 

In particolare la relazione sulla sicurezza chimica degli utilizzatori a valle (DU CSR) “non è necessaria nei seguenti casi:

  • la sostanza per la quale l’uso non è coperto non richiede la scheda dei dati di sicurezza(per esempio è una sostanza non classificata);
  • la relazione sulla sicurezza chimica per la sostanza non è richiesta in fase di registrazione (questa informazione può essere fornita dal fornitore);
  • la sostanza sia presente in una miscela a una concentrazione inferiore a quella per cui è necessaria una relazione sulla sicurezza chimica;
  • l'utilizzatore a valle usi la sostanza o la miscela in un quantitativo totale inferiore a una tonnellata all'anno; 
  • l'utilizzatore a valle usi la sostanza per un'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi (PPORD)”.

Si segnala che la relazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle “deve essere predisposta entro dodici mesi dalla ricezione della scheda di dati di sicurezza per una sostanza registrata”.

 

Inoltre gli utilizzatori di sostanze chimiche del comparto delle costruzioni che utilizzano sostanze soggette ad autorizzazione e/o restrizione “hanno l’obbligo e la responsabilità di:

  • adottare le misure indicate nella licenza di autorizzazione qualora si usi una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV di REACH);
  • verificare che l’uso della sua sostanza sia consentito (e verificare le condizioni) se la sostanza è inclusa nell'elenco delle sostanze sottoposte a restrizione (Allegato XVII di REACH)”.

E i formulatori di miscele utilizzate nel comparto delle costruzioni “devono fornire ai clienti le informazioni appropriate sui pericoli e le condizioni di uso sicuro della loro miscela”.

 

Rimandando ad una lettura integrale dell’intervento, che riporta ulteriori dettagli sull’applicazione del Regolamento REACH nel settore delle costruzioni, veniamo ad alcune conclusioni del relatore.

 

L’importanza dell’applicazione del Regolamento REACH

Si sottolinea che “l’aspetto chiave per una corretta ed efficace applicazione del Regolamento REACH è la comunicazione nella catena di approvvigionamento che richiede la collaborazione di tutti gli attori della catena stessa”. E tale aspetto ha rilevanza strategica “soprattutto nel comparto delle costruzioni, ove  vengono utilizzate moltissime sostanze chimiche di diversa natura e pericolosità e dove i rischi da esposizione non riguardano solo i lavoratori del comparto edile, ma anche i lavoratori delle aziende produttrici di materiali da costruzione, la popolazione generale e l’ambiente”. Inoltre – continua il relatore – gli usi di tali sostanze “differiscono notevolmente nelle varie fasi dei processi costruttivi e una corretta valutazione e gestione dei rischi da esposizione per la salute dei lavoratori che costruiscono le opere, della popolazione generale, che tali opere utilizza e dell’ambiente richiede conoscenze di dettaglio delle sostanze del funzionamento dell’intero comparto”.

 

In definitiva è proprio la conformità agli obblighi previsti dal Regolamento REACH che “garantisce l’uso sicuro delle sostanze utilizzate nel comparto delle costruzioni e tutela la reputazione dei produttori e, delle aziende che a vario titolo operano nelle costruzioni e degli utilizzatori finali nei paesi dell’Unione Europea offrendo loro vantaggi sotto il profilo delle attività rispetto ai produttori e agli utilizzatori finali non operanti nei paesi dell’UE”. È grazie a tale Regolamento che gli operatori delle costruzioni appartenenti ai paesi UE “hanno l’opportunità di dimostrare che essi producono ed applicano prodotti di alta qualità, realizzati ed utilizzati in condizioni sicure dal punto di vista della tutela dell’ambiente e della salute delle persone”.

 

 

   

Tiziano Menduto

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