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I quesiti sul decreto 81: obblighi e controlli in materia di formazione
I quesiti sul decreto 81: obblighi e controlli in materia di formazione - News 2018 - 3C Srl

Il quesito sul decreto 81

Quali sono i contenuti della formazione che il D. Lgs. n. 81/2008 richiede ai datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie per lo svolgimento delle attività di controllo dei lavori affidati in subappalto di cui all’art. 97 e come può fare il committente o responsabile dei lavori ad assicurarsi del possesso di tale formazione in applicazione dell’art. 100 comma 6-bis?

 

La risposta al quesito

Il quesito al quale si dà riscontro riguarda ancora una volta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in questo caso si riferisce in particolare alla formazione che il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 richiede a chi gestisce un’impresa affidataria per verificare l’assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese alle quali ha affidato dei lavori in appalto o in subappalto e perviene certamente da un committente di un’opera edile che si chiede come può fare a controllare che tali figure dell’impresa affidataria si siano adeguatamente formati.

 

Il quesito fa riferimento in particolare alle disposizioni contenute nel comma 3-ter dell’art. 97 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sugli obblighi del datore di lavoro dell’ impresa affidataria e nel comma 6-bis dell’art. 100 dello stesso decreto legislativo che qui di seguito si ritiene opportuno richiamare e prendere in esame. Secondo l’art. 97 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., infatti:

 

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

  2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

  3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 

  3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.

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